Art. 27.
(Lavoro).

      1. Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tale fine, possono essere previste attività lavorative organizzate e gestite direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da aziende pubbliche o da aziende private convenzionate con la regione.

 

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      2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è retribuito.
      3. I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario, compatibilmente con le loro condizioni, hanno diritto a svolgere attività lavorativa adeguata alle condizioni stesse, con conseguente diritto alla retribuzione in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
      4. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
      5. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tenere conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.
      6. L'assegnazione al lavoro da svolgere all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, una generica e l'altra per qualifica o mestiere.
      7. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste di cui al comma 6 e per la iscrizione nelle liste del lavoro presso il centro per l'impiego, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, dai responsabili delle singole aree, da un rappresentante del centro per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale o da delegati degli stessi.
      8. Alle riunioni della commissione di cui al comma 7 partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.
      9. Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'articolo 19
 

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della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
      10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento.
      11. Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.
      12. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto.
      13. I detenuti e gli internati che mostrano attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche; possono svolgere tali attività anche nel tempo libero dal lavoro.
      14. I soggetti che non hanno sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
      15. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, in conformità alle medesime leggi, sono garantiti il riposo festivo, le ferie annuali retribuite e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono garantite, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
      16. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti
 

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di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.
      17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione nell'anno precedente delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti e degli internati.